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Il Regolamento è parte integrante dello Statuto Nazionale dell’U.S.S.I. Al presente Regolamento è allegato il Regolamento delle Associazioni Benemerite del C.O.N.I.
Art. 1: L’U.S.S.I, Unione Stampa Sportiva Italiana, è autonoma rispetto a tutte le forze politiche ed economiche, ed ha nel Sindacato unitario dei giornalisti italiani (F.N.S.I.) la sede naturale di rappresentanza e di tutela dell’esercizio professionale.
I Gruppi regionali , costituiti nel territorio di competenza delle rispettive Associazioni regionali di stampa, costituiscono il tramite tra i singoli iscritti e l’U.S.S.I. nazionale.
Art. 2: I Gruppi regionali iscrivono i giornalisti in due elenchi : professionali e collaboratori . Le domande di iscrizione vanno presentate, su apposito modulo, ai Gruppi regionali competenti a norma dell’art. 8 dello Statuto. Gli organismi direttivi decidono, insindacabilmente, l’accettazione o meno della domanda entro sessanta giorni; la data di iscrizione all’U.S.S.I. è quella del giorno della presentazione della domanda e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento della quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. I diritti all’elettorato attivo e passivo dell’iscritto decorrono dal 91esimo giorno di iscrizione.
Art. 3: Per essere iscritti all’U.S.S.I., i giornalisti collaboratori devono dimostrare di avere esercitato, nei due anni antecedenti l’iscrizione all’Ordine, in modo continuativo o prevalentemente l’attività di giornalista sportivo.
Art. 4: In caso di reiscrizione, dopo decadenza per morosità o cessazione volontaria, l’anzianita pregressa è computabile, ai fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento, se il periodo di non iscrizione non ha superato i 24 mesi ed a patto che vengano corrisposti gli arretrati
Art. 5: Gli Statuti dei singoli gruppi regionali , formulati in armonia con lo Statuto nazionale dell’U.S.S.I. , l’art. 32 dello Statuto della F.N.S.I. e l’art. 37 del Regolamento dello stesso Statuto della F.N.S.I., ed approvati dalle assemblee straordinarie regolarmente convocate, dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo Nazionale dell’U.S.S.I. che provvederà ad approvarli ed eventualmente ad apportare le necessarie variazioni. Una volta ricevuto lo Statuto approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, i Gruppi regionali riconvocheranno le assemblee regionali per l’approvazione definitiva dello Statuto, che entrerà immediatamente in vigore. E’ sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto al voto.
NORMA TRANSITORIA
In via transitoria, i nuovi Statuti dei Gruppi regionali dovranno essere approntati entro quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Statuto nazionale e del presente regolamento. Seguirà l’iter previsto dall’art. 5 del Regolamento.
Art. 6: Qualora in un Gruppo regionale venga a mancare il numero minimo di professionisti (dieci) e di collaboratori (cinque) , indicato nell’art. 4, comma 1 , dello Statuto nazionale dell’U.S.S.I., può essere disposta la fusione con altro Gruppo , osservate le forme previste dallo stesso art. 4 , comma 4.
Art. 7: Il Congresso Nazionale , ordinario e straordinario, indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale, viene convocato dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata da spedire a tutti i Presidenti dei Gruppi regionali, nei tempi previsti dall’art. 10 dello Statuto nazionale, comma 6, e deve indicare il luogo di svolgimento, la data, l’ordine del giorno e il numero dei delegati per ciascun Gruppo. Una volta ricevuta la convocazione per il Congresso Nazionale, i Gruppi provvederanno a convocare le assemblee per l’elezione dei delegati, nel numero specificato nella medesima convocazione, ed a costituire la Commissione elettorale con compiti di verifica poteri, composta da almeno tre iscritti. Per l’elezione dei delegati al Congresso ciascun iscritto potrà disporre di una sola delega : professionale per professionale, collaboratore per collaboratore. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in tutte le sedi regionali con le medesime modalità e voto segreto. Non sono previste liste ma semplici autocandidature da portare a conoscenza degli iscritti durante le assemblee. Le urne dovranno restare aperte per un totale non inferiore alle otto ore, anche divise in due giorni. Possono essere costituite sezioni elettorali distaccate. In tal caso, la commissione elettorale deve consegnare al seggio e alle sezioni staccate l’elenco nominativo di tutti gli elettori aventi diritto. Anche nei seggi distaccati dovrà funzionare una sottocommis-sione elettorale. Le operazioni finali di scrutinio devono essere effettuate contestualmente presso il seggio centrale, al quale i documenti relativi alle operazioni di voto delle sezioni distaccate devono pervenire, in busta sigillata, entro e non oltre le 24 ore successive la chiusura delle votazione.
Art. 8: I delegati eletti al Congresso nazionale nomineranno un rappresentante per la Commissione verifica poteri. La Commissione verifica poteri del Congresso nazionale deve pertanto risultare composta da un rappresentante per ogni delegazione regionale e si riunisce, su convocazione del Consiglio di Presidenza, almeno un giorno prima dell’inizio del Congresso per l’esame dei documenti elettorali e per predisporre la relazione da presentare al Congresso.
Art. 9: Partecipano al Congresso Nazionale con i delegati eletti, tutti i Gruppi regionali in regola con il pagamento delle quote che ogni Gruppo deve versare all’U.S.S.I. per conto di ciascun iscritto. La quota viene stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale e deve essere versata entro la data prevista dall’art. 22 dello Statuto. Per i Gruppi non in regola con il pagamento delle quote, l’avviso di convocazione deve contenere l’invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti; la posizione potrà essere regolarizzata prima dell’inizio dei lavori del Congresso regionale. Al Congresso Nazionale sarà invitato il rappresentante della F.N.S.I..
Art. 10: Qualora un delegato non fosse in grado di partecipare al Congresso, verrà sostituito dal primo nella graduatoria dei non eletti della rispettiva categoria (professionale o collaboratore) . Le sostituzioni devono essere comunicate alla Commissione verifica poteri entro le tre ore precedenti l’inizio delle operazioni di voto. Ciascun Gruppo regionale deve indicare il suo capo-delegazione prima dell’inizio del Congresso e funge da tramite tra la medesima delegazione e la Presidenza del Congresso. Hanno diritto di partecipare al Congresso, con facoltà di parola ma non di voto, i Consiglieri uscenti del Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio dei Revisori dei conti non partecipanti quali delegati.
Art. 11: Il calcolo dei delegati al Congresso Nazionale viene effettuato in base al numero degli iscritti ai Gruppi regionali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso ; entro il 31 gennaio ciascun Gruppo deve comunicare all’U.S.S.I. nazionale il numero degli iscritti suddivisi per professionali e collaboratori. Trascorso inutilmente tale termine, per i Gruppi inadempienti sarà assunto, agli effetti del calcolo dei delegati, il numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso. A ciascun Gruppo, con la convocazione del Congresso, dovrà essere comunicato il numero dei delegati da eleggere, suddivisi tra professionali e collaboratori. I Presidenti dei Gruppi regionali sono di diritto inclusi tra i delegati al Congresso ; potranno, tuttavia, essere eletti dalle rispettive assemblee ed in tal caso, all’atto delle votazioni, disporranno di due voti : uno di rappresentanza del Gruppo ed un altro come delegati. Ciascun delegato potrà disporre di una sola delega : professionale per professionale, collaboratore per collaboratore. Le deleghe, debitamente firmate dal delegante con il nome del delegato a rappresentarlo, vanno compilate su appositi moduli che la Segreteria nazionale provvederà ad inviare a tutti i Gruppi regionali.
Art. 12: Ai Congressi straordinari convocati nell’arco del quadriennio successivo al Congresso elettivo per l’approvazione del bilancio e in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto, possono partecipare gli stessi delegati eletti per il medesimo Congresso elettivo. In caso di impedimento di uno o due delegati, si provvede a sostituirli con i primi dei non eletti nelle rispettive categorie. Per un numero superiore a due , i Gruppi regionali provvedono a nuove elezioni per l’elezione di tutta la delegazione. I Gruppi procedono sempre a nuove elezioni dei delegati al Congresso elettivo e quando viene convocato in seduta straordinaria per modifiche allo Statuto.
Art. 13: Il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, quale suo ultimo atto prima del Congresso, nomina la Commissione elettorale, composta da tre giornalisti professionali e due collaboratori, scelti tra i consiglieri in carica. La Commissione elettorale si riunisce presso la segreteria nazionale dell’U.S.S.I. l’ultimo giorno utile ( dieci giorni prima della data fissata per il Congresso elettivo ) per l’esame delle candidature a Presidente Nazionale dell’USSI. Le candidature a Presidente, che possono essere presentate dai soci professionali, devono pervenire, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, alla Segreteria nazionale entro i termini previsti dall’art. 10 dello Statuto nazionale. Le candidature, sottoscritte da almeno quindici soci regolarmente iscritti all’USSI e che godano dell’elettorato attivo e passivo, nonché in regola con le quote di iscrizione sia a livello personale che a livello di Gruppo per quanto riguarda le quote dovute all’U.S.S.I., devono essere accompagnate da : 1) dati anagrafici; 2) nominativo del Gruppo di appartenenza ; 3) la data di iscrizione all’U.S.S.I. ; 4) la data di iscrizione all’Albo dei giornalisti. I candidati devono essere in regola con quanto previsto dagli art. 8 e 21 dello Statuto. Per quanto riguarda i punti 2), 3) e 4) le dichiarazioni devono essere vidimate dal Gruppo regionale dell’U.S.S.I. al quale si appartiene e dall’Associazione regionale della stampa. I candidati alla Presidenza dell’U.S.S.I. devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
Alla carica di Consigliere nazionale possono concorrere tutti i soci, in regola con le quote di iscrizione, che godano dell’elettorato attivo e passivo , e che siano in regola con quanto previsto dagli artt. 8 e 21 dello Statuto. Non essendo previste liste, ciascun socio può proporre la propria candidatura.
Art. 14: La Commissione elettorale, una volta verificata la regolarità della documentazione presentata dai candidati alla Presidenza Nazionale dell’U.S.S.I., comunica ufficialmente e immediatamente a tutti i Gruppi regionali i nominativi dei candidati alla Presidenza nazionale, dandone comunicazione anche al Consiglio di Presidenza e notizia tramite le Agenzie di stampa. I componenti la Commissione elettorale restano in carica fino alla conclusione del Congresso e operano anche in qualità di componenti il seggio elettorale e sono candidabili.
Art. 15: Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce l’ufficio di Presidenza, che deve comprendere almeno cinque giornalisti professionali e tre collaboratori, scelti tra i delegati, designati congiuntamente dai capi delegazione. Due componenti l’ufficio di presidenza fungono da segretari verbalizzanti. Il Congresso elegge un Presidente e due vice Presidenti (uno professionale e uno collaboratore) tra i componenti l’Ufficio di Presidenza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
Art. 16: Tutte le altre votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Le schede predisposte in un unico modello, col timbro nazionale dell’U.S.S.I., debbono essere firmate da almeno tre componenti la Commissione elettorale. Le schede per le elezioni del Presidente, dei Consiglieri professionali e Consiglieri collaboratori debbono essere di colore diverso, e debbono altresì riportare sia il numero dei Consiglieri da eleggere che il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti . Per i Consiglieri è possibile esprimere preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei seggi da attribuire : 12 professionali e 5 collaboratori per la carica di Consigliere nazionale; 2 professionali effettivi ed uno supplente tra i Revisori dei conti professionali; 1 membro effettivo ed uno supplente tra i Revisori dei conti collaboratori.
Viene eletto Presidente Nazionale dell’U.S.S.I. il candidato più votato da professionali e collaboratori, senza distinzione alcuna , secondo quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto.
Vengono dichiarati eletti i candidati Consiglieri più votati e i candidati più votati al Collegio dei Revisori dei conti . In caso di parità tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, vale quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto.
Art. 17: Tutti i giornalisti che ricoprono cariche a livello nazionale, regionale e provinciale che vengano meno alla solidarietà e alla disciplina sindacale sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, indipendentemente da ogni sanzione. I consiglieri dichiarati decaduti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive categorie di appartenenza (professionali e collaboratori) nei tre livelli. Nel caso di decadenza (art. 11 , comma 10, e art. 11 bis dello Statuto nazionale) o dimissioni , qualora non fosse possibile la sostituzione, Il Congresso nazionale e le assemblee regionali e provinciali convocati in seduta straordinaria, con gli stessi delegati dei precedenti , provvedono ad eleggere i consiglieri da sostituire. La medesima procedura viene seguita per sostituire i membri del collegio dei Revisori dei conti, nel caso non fosse possibile la sostituzione diretta.
Art. 18: Tutti i componenti eletti al Consiglio Nazionale vengono convocati con lettera trasmessa con Posta prioritaria dal Presidente, nei quindici giorni successivi la conclusione del Congresso, per la prima riunione del C.N. La convocazione dovrà contenere la data di svolgimento (entro i 30 giorni successivi la conclusione del Congresso), la sede e l’ordine del giorno. Nel corso della prima riunione, alla quale possono partecipare anche i Presidenti dei Gruppi regionali e gli eventuali Commissari, ed un rappresentante della F.N.S.I., il Consiglio oltre ad eleggere i vice Presidenti, il Segretario ed il vice Segretario, provvederà a nominare due rappresentanti con funzioni di collegamento tra l’U.S.S.I. e la F.N.S.I. anche in qualità di componenti la Commissione contratto ; un rappresentante per i rapporti con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti ; un rappresentante per i rapporti con l’I.N.P.G.I.; un rappresentante per i rapporti con la C.A.S.AG.I.T.; uno o più rappresentanti per i rapporti con Leghe e Federazioni ; un delegato per i rapporti con la A.I.P.S.
I bilanci preventivo e consuntivo (art. 18 dello Statuto) devono essere portati a conoscenza dei Consiglieri nazionali contestualmente con la convocazione della sessione del Consiglio Nazionale che reca l’argomento all’ordine del giorno.
Art. 19: La Conferenza Nazionale dei Presidenti è composta dai Presidenti in carica dei Gruppi regionali ed in caso di un suo impedimento da un delegato da lui indicato e dagli eventuali Commissari reggenti. Qualora per dimissioni o altri motivi un Presidente dovesse lasciare l’incarico, al suo posto subentrerà il vice Presidente professionale fino all’elezione del nuovo Presidente. Uno dei Presidenti dei Gruppi regionali viene eletto alla carica di coordinatore, con votazioni segrete. Il più votato, a maggioranza semplice, assume la carica di coordinatore. La carica è rinnovabile e ha durata quadriennale.
Art. 20: Gli avvisi di convocazione delle assemblee regionali alle quali dovrà essere presente un rappresentante dell’Assostampa Regionale sono inviati con lettera o per e-mail con assenso di ricevuta, dal Presidente del Gruppo regionale, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti, e deve stabilire il luogo, l’ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno . Per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, l’avviso deve altresì contenere l’invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto, senza ritardo, e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni per poter esercitare il diritto di voto.
Le assemblee sono valide in prima convocazione se il numero dei votanti , professionali e collaboratori, non risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto ; in seconda convocazione l’assemblea è valida quale che sia il numero dei votanti
Art. 21: Le schede predisposte in un unico modello col timbro del Gruppo regionale, debbono essere firmate all’esterno da uno degli scrutatori e debbono corrispondere al numero degli aventi diritto al voto. Le schede per le elezioni del Presidente regionale ( che deve essere un giornalista professionale ) e per l’elezione dei consiglieri professionali e dei collaboratori debbono essere di colore diverso e contenere in alto l’indicazione del numero dei Consiglieri o delegati da eleggere ed in basso, quando l’assemblea è convocata per eleggere il Consiglio direttivo regionale, l’indicazione del numero dei componenti il Collegio dei Revisori da eleggere. Quando vengono eletti i Consigli provinciali, nelle schede vanno riportati soltanto i numeri dei Consiglieri da eleggere.
Cinque giorni prima delle elezioni, viene nominata la Commissione elettorale che fungerà anche da Commissione verifica poteri. Nel corso dell’assemblea saranno indicati gli scrutatori. Saranno altresì nominati il Presidente dell’assemblea ed il segretario chiamato a redigere il verbale.
Art. 22: Si perde la qualità di socio dell’U.S.S.I. nei casi previsti dall’art. 23 dello Statuto. La decisione viene adottata dai Consigli direttivi regionali a maggioranza dei presenti alle riunioni appositamente convocate. Avverso alla decisione, il socio escluso può ricorrere al Consiglio di Presidenza dell’U.S.S.I., che decide in modo definitivo sentite le parti. Nel caso di esclusione dall’U.S.S.I. per morosità, il provvedimento viene adottato dopo due anni di mancato pagamento delle quote associative e dopo due solleciti, spediti per raccomandata con ricevuta di ritorno, a
regolarizzare la propria posizione. Per quanto riguarda il punto 5 del comma 1 dell’art. 23 dello Statuto, la decisione viene adottata in seguito a provvedimento disciplinare di radiazione, divenuto definitivo, dell’Ordine Nazionale dei giornalisti o della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Art. 23: Per quanto non viene espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento della F.N.S.I., approvato dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana , il 16 settembre 1998.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 21 marzo 2002 a Roccaraso e da questa data è operante. Il Regolamento è stato modificato all’articolo 18 dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 9 e 10 ottobre 2003 a Novi Ligure poi all’articolo 22 dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 21 e 22 settembre 2006 a Bastia e Savona e da questa data è operante nella presente ultima versione.
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