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Approvato all’unanimità dal Congresso Straordinario di Firenze Coverciano il 22 febbraio 2005

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1
Comma 1 - E’ costituita dal 1946, nell’ambito e nella disciplina della F.N.S.I., L’Unione Stampa Sportiva Italiana - U.S.S.I., quale gruppo di specializzazione secondo le norme previste dagli articoli 32 e 33 dello Statuto della F.N.S.I. e dell’allegato Regolamento. Essa aderisce all’Association Internationale Presse Sportive (A.I.P.S.).

ARTICOLO 2
Comma 1 - L’U.S.S.I. è formata da Gruppi regionali o interregionali di specializzazione sportiva costituiti, nel territorio di competenza delle rispettive Associazioni regionali di stampa, da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti alle rispettive Associazioni regionali di Stampa (AA.RR.SS.).

ARTICOLO 3
Comma 1 - L’U.S.S.I. è un’Associazione di giornalisti aderenti alla F.N.S.I..
Comma 2 - L’U.S.S.I. opera per il massimo riconoscimento e per la massima crescita del giornalismo sportivo e per la migliore tutela di tutti i giornalisti sportivi, anche promuovendo, a tale fine, l’aggiornamento tecnico professionale dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale.
Comma 3 - L’U.S.S.I. è impegnata inoltre a sostenere attivamente le iniziative della F.N.S.I. e delle AA.RR.SS. – di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso – a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al lavoro giornalistico.
Comma 4 - L’U.S.S.I. coordina l’azione dei Gruppi regionali o interregionali aderenti e promuove e disciplina la costituzione di altri Gruppi. Fra i suoi obiettivi preminenti si pongono, tra gli altri, la promozione e il sostegno di ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.
Comma 6 - L’U.S.S.I. è senza fine di lucro.
Comma 7 - L’U.S.S.I. è riconosciuta dal C.O.N.I. quale Associazione Benemerita; essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; nonché in armonia con lo Statuto del C.O.N.I., con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. stesso.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E COSTITUZIONE DEI GRUPPI

ARTICOLO 4
Comma 1 - Per una più efficace azione organizzativa e di reale solidarietà fra gli iscritti, l’U.S.S.I. è articolata in Gruppi regionali nell’ambito delle rispettive AA.RR.SS. di appartenenza. Gli Statuti dei singoli Gruppi dovranno essere in armonia con quello federale e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. I Gruppi sono regolarmente costituiti con l’adesione di almeno quindici iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente Statuto, dei quali almeno dieci giornalisti professionali.
Comma 2 - Gli Statuti dei singoli gruppi dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo Nazionale - di cui al successivo art. 9 - con le modalità e nelle forme che saranno previste nel redigendo “regolamento operativo”; il medesimo Consiglio avrà il compito di verificare che gli Statuti siano redatti in armonia con quello della F.N.S.I. e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.
Comma 3 - Presso una ARS non può essere costituito più di un Gruppo. Per una più appropriata azione di rappresentanza, i Gruppi possono, in presenza di almeno 10 iscritti, dei quali almeno 7 giornalisti professionali, strutturarsi in “sezioni provinciali distaccate” di cui dovranno essere specificatamente previste, nello Statuto del Gruppo di appartenenza, attribuzioni e competenze.
Comma 4 - Qualora in una Regione, nella quale esista già una A.R.S., fosse impossibile la costituzione di un gruppo autonomo nell’ambito dell’U.S.S.I. per la mancanza del numero minimo degli iscritti, potrà essere richiesta da parte degli aderenti (aventi i requisiti di cui all’articolo 8 del presente Statuto) l’aggregazione ad altro Gruppo regionale limitrofo. Tale richiesta dovrà essere avanzata, in forma scritta, dalla maggioranza degli aderenti medesimi ed accettata dal Consiglio Direttivo del Gruppo regionale al quale ci si vuole aggregare, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale dell’U.S.S.I..

ARTICOLO 5
Comma 1 - I giornalisti sportivi stranieri, che vivono anche temporaneamente in Italia per motivi di lavoro, possono iscriversi al Gruppo regionale competente per territorio, secondo il Regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale.

DELL’AUTONOMIA

ARTICOLO 6
Comma 1 - L’Unione, su piano nazionale, e i Gruppi, nell’ambito regionale, pur tenuti a coordinarsi con l’obiettivo, tra gli altri, della massima correttezza e trasparenza dei rispettivi bilanci, sono funzionalmente, organizzativamente e amministrativamente autonomi.
Comma 2 - Unione e Gruppi operano, comunque, in modo da non violare Statuti e Regolamenti della F.N.S.I.. I Gruppi, inoltre, devono adeguarsi alla normativa dell’Unione Nazionale e operare nel pieno rispetto del suo Statuto e delle delibere del suo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7
Comma 1 - In presenza di accertate e gravi irregolarità di gestione e/o di funzionamento, e anche in caso di mancata osservanza delle norme del presente Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’U.S.S.I. potrà deliberare il commissariamento di singoli Gruppi Regionali o interregionali nominando un Commissario.
Comma 2 - Il Commissario così nominato provvede, entro 90 giorni, a indire l’assemblea elettiva per la ricostituzione di tutti gli organi del Gruppo regionale o Interregionale interessato. In caso di comprovata impossibilità, il Consiglio Direttivo provvederà a prolungare il periodo di commissariamento.

REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ARTICOLO 8
Comma 1 - Possono essere associati all’U.S.S.I. esclusivamente i giornalisti professionali e i giornalisti collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della F.N.S.I. attraverso le AA.RR.SS. e che esercitano continuativamente e/o prevalentemente l’attività di giornalista sportivo da almeno due anni.
Comma 2 - Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari, partecipando all’attività ufficiale dell’U.S.S.I. Tutti i soci, se in possesso dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche sociali.
Comma 3 - Ogni socio è tenuto ad osservare lo Statuto, così come approvato, nonché i Regolamenti dell’U.S.S.I., emanati od emanandi. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e decisioni degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni sociali.
Comma 4 - E’ fatto divieto di far parte dell’U.S.S.I. a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della Fnsi e dell’Ordine dei Giornalisti.

ARTICOLO 9
Comma 1 - Sono organi dell’Unione Stampa Sportiva Italiana:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Direttivo Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Comitato di Presidenza;
il Collegio dei Revisori;
la Conferenza Nazionale dei Presidenti.

IL CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 10
Comma 1 – Il Congresso Nazionale è il supremo organo dell’U.S.S.I.. Ad esso spettano i poteri deliberativi in ordine alle direttive generali dell’Unione.
Comma 2 - Il Congresso Nazionale è indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.
Comma 3 - E’ un Collegio elettivo, formato dai rappresentanti dei Gruppi regionale e interregionali designati dalle rispettive Assemblee. I Presidenti di Gruppo sono di diritto inseriti tra i delegati al Congresso.
Comma 4 -Il Congresso è convocato ordinariamente dal Presidente entro il 31 marzo dell’anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche elettive ed, in via straordinaria, ogni volta che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno.
Comma 5 - Il Congresso è convocato dal Presidente con lettera inviata ai Presidenti dei Gruppi Regionali tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). La convocazione, da spedire almeno 30 giorni prima della data fissata, deve contenere, oltre all’ordine del giorno, l’indicazione degli aventi diritto al voto. In casi di particolare e comprovata urgenza, il temine di cui sopra è dimezzato.
Comma 6 - La convocazione del Congresso è obbligatoria se richiesta per iscritto, e motivata, dalla metà più uno degli aventi diritto al voto o dei membri del Consiglio Direttivo. In questi casi la convocazione e la celebrazione del Congresso devono avvenire entro 90 giorni.
Comma 7 - I Gruppi regionali possono, a loro volta, richiedere motivatamente l’inclusione nell’ordine del giorno di propri argomenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della convocazione. L’ordine del giorno definitivo deve essere inviato entro 10 giorni dallo svolgimento del Congresso.
Comma 8 - La verifica dei poteri di voto è demandata ad una apposita Commissione Verifica Poteri di cui al successivo art. 15.
Comma 9 - Il Congresso è regolarmente insediato in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero degli intervenuti.
Comma 10 - In ogni caso, il congresso delibera validamente a maggioranza semplice, salvo quando specificamente previsto un quorum deliberativo speciale.
Comma 11 - Il Congresso è insediato dal Presidente dell’U.S.S.I. o da chi ne fa le veci; quale suo primo atto l’Assemblea elegge il proprio presidente. Il Congresso per le sue deliberazioni è costituito dai rappresentanti dei Gruppi Regionali che sono attribuiti come segue:
ogni Gruppo in quanto tale dispone di un rappresentante nella figura del Presidente o da un rappresentante da lui designato per iscritto in sua sostituzione purché aderente al Gruppo;
per ogni dieci soci professionali, o frazione di dieci superiore a cinque, in più dei dieci necessari alla costituzione, ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante supplementare, fino ad un massimo di sei; più un ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti professionali;
per ogni venti soci collaboratori, o frazione di venti superiore a dieci, ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante fino ad una massimo di tre, più un ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti collaboratori.
Comma 12 - Precludono la partecipazione al Congresso la morosità delle quote associative da parte dei soci o dei Gruppi Regionali (da versare entro i termini) e l’irrogazione al socio di una sanzione inibitiva o sospensiva in corso di esecuzione.
Comma 13 - Il Congresso elegge a scrutinio segreto con votazioni separate il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Comma 14 - Per l’elezione del Presidente, nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto), nella terza è sufficiente la maggioranza relativa.
Comma 15 - Le candidature a Presidente dell’U.S.S.I. devono essere presentate con le modalità di cui all’emanando regolamento operativo alla commissione elettorale e dovranno ad essa pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per il Congresso. Per le candidature alle altre cariche non è previsto termine di presentazione.
Comma 16 - Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione alla F.N.S.I., all’Albo dell’ordine dei Giornalisti e, infine, quello più anziano per età.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11
Comma 1 - Il Consiglio Direttivo è formato da 18 giornalisti professionali e da 8 giornalisti collaboratori, rispettivamente eletti alla carica di Consigliere Nazionale dalle categorie di appartenenza.
Comma 2 -Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, con funzione esclusivamente consultiva, il rappresentante della F.N.S.I. ed i Presidenti dei Gruppi Regionali. Non può far parte del Consiglio Direttivo il socio che rivesta cariche in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla F.N.S.I..
Comma 3 - Il Consiglio Direttivo è realizzatore delle direttive del Congresso per il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali dell’U.S.S.I.; approva i bilanci di previsione e consuntivi ed ha il compito di relazionare il Congresso sull’andamento della gestione.
Comma 4 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima con lettera inviata ai componenti tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). In casi di particolare e comprovata urgenza, il temine di cui sopra è dimezzato.
Comma 5 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci diventa determinante. Non è consentita la delega del voto.
Comma 6 - Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente neoeletto immediatamente dopo la conclusione del congresso elettivo. Nella prima riunione successiva il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza e con voto segreto, i tre vicepresidenti ed il segretario fra i giornalisti professionali; un vice presidente tra i giornalisti collaboratori ed un vicesegretario, scelti anch’essi dai collaboratori.
Comma 7 -Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra di loro; le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
Comma 8 - Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità è obbligato, entro 15 giorni dal verificarsi della stessa, a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro dismettendo l’altra. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, sarà ritenuto decaduto di diritto dalla carica assunta posteriormente.
Comma 9 - Il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio Direttivo, per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti, e per il tempo limitato alla trattativa degli argomenti medesimi, estranei al Consiglio , senza diritto di voto. I consiglieri eventualmente cooptati dal presidente nel Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Comma 10 - In caso di assenza non giustificata di un consigliere per tre riunioni, anche non consecutive, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione in base all’ordine dei non eletti. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni o morte di uno o più consiglieri.
Comma 11 - Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione del Congresso Straordinario se, per qualsiasi ragione o vicenda, vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12
Comma 1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Unione che rappresenta legalmente nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’U.S.S.I., compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentatività della F.N.S.I..
Comma 2 - Il Presidente convoca il Congresso in tutti i casi previsti dal presente Statuto.
Comma 3 - E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno tre volte l’anno e quando ne facciano richiesta almeno tre Gruppi Regionali. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo ricevutane richiesta, uno dei vice presidenti può a lui sostituirsi e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo.
Comma 4 - Il Presidente, o chi per esso, fissa l’ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione.
Comma 5 - Il Presidente designa, tra i vice presidenti, quello che lo sostituisca in caso di propria assenza o impedimento (Vice Presidente Vicario).
Comma 6 - Il Presidente deve considerasi decaduto nei casi previsti dagli artt. 21 e 23 del presente Statuto, ed in ogni altro caso di impedimento permanente dello stesso. In tali casi il Vicepresidente Vicario convoca, entro 30 giorni, il Congresso Straordinario per l’elezione del presidente con le modalità e le forme di cui all’art. 10.

IL COMITATO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 13
Comma 1 - Il Presidente ed i quattro Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.
Comma 2 - Ad esso il Consiglio direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni, massime per l’attuazione di deliberazioni consiliari. In situazioni di particolare urgenza, il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del C.D., riferendone a quest’ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica.
Comma 3 - Il Comitato, convocato dal Presidente, il quale ne dà avviso almeno 5 giorni prima, è validamente costituito con l’intervento di almeno tre componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.
Comma 4 - Il Comitato di Presidenza predispone il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

I REVISORI

ARTICOLO 14
Comma 1 - Il Congresso Nazionale elegge - a maggioranza – il Collegio di Revisori formato da due giornalisti professionali e da un giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica presso la F.N.S.I. o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla F.N.S.I.. Il Congresso elegge inoltre un supplente professionale e un supplente collaboratore destinati a sostituire il revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere adeguata e comprovata competenza.
Comma 2 - Il Collegio dei Revisori nomina nella sua prima riunione il proprio Presidente, scegliendolo fra gli eletti.
Comma 3 - I componenti il Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di partecipare al Congresso oltre che alle riunioni degli organi deliberanti, nelle quali, pur senza diritto di voto, hanno facoltà di far iscrivere a verbale proprie dichiarazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione.
Comma 4 - Alle sostituzioni ed alle integrazioni dei membri del Collegio dei Revisori si provvede, se possibile, con i membri supplenti sino al primo congresso utile. Ove non sia possibile, si procede con la surroga dei primi dei non eletti.
Comma 5 - Il Collegio dei Revisori si riunisce d’ufficio ogni tre mesi per accertare la consistenza di cassa. Suo compito istituzionale è la vigilanza sulla regolare tenuta dell’amministrazione e della contabilità dell’U.S.S.I., oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente imposti da norme di legge. Il Presidente dei Revisori presenta al Congresso una relazione sull’andamento della gestione.
Comma 6 - Il Collegio dei revisori verifica, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza e redige, in piena autonomia, la relazione accompagnatoria.


COMMISSIONE VERIFICA POTERI

ARTICOLO 15
Comma 1 - La Commissione Verifica Poteri è composta da un delegato di ogni Gruppo Regionale, dallo stesso designato, e – all’atto dell’insediamento - provvederà ad eleggere a maggioranza il Presidente ed eventualmente un Segretario. I componenti della Commissione Verifica Poteri non potranno essere candidati a nessuna carica elettiva nell’ambito del Congresso.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 16
Comma 1 - Per qualsiasi controversia gli iscritti all’U.S.S.I. si rimettono in primo grado al collegi dei Probiviri delle Associazioni regionali della stampa di relativa appartenenza e, in secondo grado, al Collegio nazionale della F.N.S.I..

FONDO COMUNE – BILANCIO

ARTICOLO 17
Comma 1 - Il Fondo comune è costituito:
dalle quote di partecipazione degli iscritti e dei Gruppi;
da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’U.S.S.I.;
dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ARTICOLO 18
Comma 1 - L’esercizio dell’associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Comma 2 - Entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Comitato di Presidenza deve redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori.
Comma 3 - Entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo, la relazione del Collegio dei Revisori e del Presidente dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno il bilancio e la relazione dei Revisori, nella loro forma approvata dal Congresso, dovranno essere depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.
Comma 4 - Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato di Presidenza deve, inoltre, redigere, il rendiconto preventivo e presentarlo, nei tre mesi successivi, al Collegio dei revisori per la verifica. Entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di previsione e la relazione del Collegio dei Revisori dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed, entro il 31 maggio dello stesso anno, depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.
Comma 5 - In caso di scioglimento dell’U.S.S.I., per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali organismi di controllo e sempre salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

RAPPRESENTANZE

ARTICOLO 19
Comma 1 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito i Rappresentanti con funzioni di collegamento tra l’U.S.S.I. e la F.N.S.I., oltre che con eventuali organi professionali, con Enti governativi o sportivi, così come qualunque altra Autorità o Istituzione con le quali ravvisi opportuno il collegamento. Esso nomina altresì un delegato permanente per i rapporti con la A.I.P.S..

SEDE

ARTICOLO 20
Comma 1 - La sede istituzionale dell’U.S.S.I. è presso la sede nazionale della F.N.S.I.. Tuttavia il Consiglio Direttivo dell’U.S.S.I., su indicazione del Presidente, può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.

CARICHE, LORO DURATA E VACANZE

ARTICOLO 21
Comma 1 - Possono concorrere alle cariche elettive dell’U.S.S.I. tutti i soci (art. 8) che provino di:
- essere cittadini italiani e maggiorenni;
- non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
Comma 2 - La presenza ab origine anche di una soltanto delle seguenti cause di esclusione dell’eleggibilità, accertata o avveratasi successivamente all’elezione, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Comma 3 - Quanto alle modalità di presentazione delle candidature, si rinvia, sin d’ora, al redigendo regolamento operativo.
Comma 4 - Le cariche sono rinnovabili ed hanno durata quadriennale. Esse non danno diritto a compenso di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute da un eletto nell’esecuzione di uno specifico mandato affidatogli dal Congresso o dal Consiglio Direttivo.
Comma 5 - Qualora un Consigliere collaboratore, nel corso del mandato, sostenga con esito positivo l’esame professionale potrà essere cooptato fra i Consiglieri professionali.
Comma 6 - Il Presidente nazionale e i Presidenti dei Gruppi regionali possono restare in carica al massimo per tre mandati consecutivi a decorrere dal primo congresso elettivo successivo all’approvazione del presente Statuto.
Comma 7 - Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente l’esercizio di tutte le funzioni è demandato al Vicepresidente Vicario; nel caso l’impedimento assuma, per qualsiasi motivo, carattere definitivo si ha, di diritto, l’immediata decadenza del Consiglio Direttivo con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario che provvederà alla convocazione del Congresso straordinario.
Comma 8 - Nel caso di dimissioni del Presidente, lo stesso ed il Consiglio Direttivo saranno da considerarsi immediatamente decaduti ma ancora in carica per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione e la convocazione del Congresso straordinario. Nel caso il Presidente si trovi in situazione di dichiarata impossibilità o indisponibilità le sue veci saranno svolte dal Vice Presidente Vicario.
Comma 9 - Parimenti, nel caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e del Presidente cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla Convocazione del Congresso straordinario.
Comma 10 - Nel caso, infine, di vacanze, per qualsiasi motivo ed anche non contemporanee, nell’arco del quadriennio di più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo, si avrà la decadenza di tutti i Consiglieri e dei Vicepresidenti ma non del Presidente, che avrà l’obbligo di convocare il Congresso straordinario per il rinnovo degli stessi.
Comma 11 - Tutte le Assemblee straordinarie di cui sopra, devono essere obbligatoriamente convocate entro 30 giorni dall’evento e celebrate entro i 30 giorni successivi.
Comma 12 - Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi associativi sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.
Comma 13 - In ogni caso, le decadenze del Consiglio Direttivo e del Presidente non si estendono agli organi di giustizia né al Collegio dei Revisori.

CONTRIBUTI

ARTICOLO 22
Comma 1- Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la misura della quota che ogni Gruppo Regionale deve versare all’U.S.S.I. per conto di ciascun iscritto. La quota deve essere versata entro il 30 aprile di ogni anno. Le quote dei nuovi soci o dei soci morosi vanno versate all’U.S.S.I. entro il 31 ottobre di ogni anno.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ARTICOLO 23
Comma 1 - Ciascun socio, regolarmente iscritto, è escluso dall’U.S.S.I.:
1) al venire meno delle qualità di cui all’art. 8;
2) nel caso di dimissioni;
3) qualora abbandoni l’attività di giornalista sportivo per un periodo superiore a due anni;
4) nel caso di morosità;
5) nel caso di radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell’ordinamento sociale.
Comma 2 - La perdita della qualità, nei casi di cui ai numeri 1 e 3, non opera per quei soci che abbiano fatto parte dell’U.S.S.I. per almeno 15 anni e per i soci collocati in quiescenza, i quali conservano la qualità di socio ordinario.

ARTICOLO 24
Comma 1 - L’Unione si dà il proprio Statuto, formulato in termini compatibili con quello della F.N.S.I.. I Gruppi regionali e interregionali elaborano il loro Statuto in conformità a quello dell’Unione che li approva a norma dell’art. 4 e del relativo rinvio. Lo Statuto Nazionale è deliberato dal Congresso che lo approva con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Comma 2 - Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate, corredate delle motivazioni che le ispirano, con la sottoscrizione della metà più uno degli aventi diritto al voto.
Comma 3 - Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 60 giorni, il Congresso straordinario, che dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.
Comma 4 - Il Consiglio Direttivo può anche indire il Congresso per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad esso.
Comma 5 - Il Consiglio Direttivo, nell’indire il Congresso, deve, in ogni caso, riportare integralmente, nell’ordine del giorno, le proposte di modifica.
Comma 6 - Ogni modifica statutaria è approvata e resa esecutiva se ottiene in Congresso la maggioranza dei due terzi degli associati presenti.
Comma 7 - Qualora respinta, una proposta di modifica non può essere ripresentata per più di una volta nello stesso anno e per non più di tre nello stesso quadriennio.

ARTICOLO 25
Comma 1 - L’U.S.S.I. è sciolta con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti degli associati aventi diritto al voto. Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione del Congresso sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza sono nominati i liquidatori, di cui devono essere determinati i poteri, e viene stabilita la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo in conformità con il dettato dell’art. 18 all’ultimo comma.
Comma 2 -La convocazione dell’assemblea, al fine di statuire in merito allo scioglimento, deve essere richiesta da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto i quali, a detta convocazione, dovranno partecipare direttamente.

ARTICOLO 26
Comma 1 - Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e quelle statutarie della F.N.S.I..
Comma 2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a compilare un regolamento, per le procedure aventi carattere soprattutto operativo, da approvarsi in assemblea del Direttivo, alla quale dovranno essere presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, a maggioranza semplice.
Comma 3 - Fino all’approvazione di tale regolamento, sono in vigore le normative in merito dell’Ordine e della F.N.S.I.


Lo Statuto, così come espresso, è stato approvato all’unanimità dal Congresso Straordinario dell’U.S.S.I. svoltosi martedì 22 febbraio 2005 al Centro Tecnico F.I.G.C. di Firenze Coverciano sotto la presidenza del dottor Elio Donno.
Ogni articolo dello Statuto è stato approvato all’unanimità con 136 voti. Il testo dello Statuto nella sua globalità è stato approvato all’unanimità dal Congresso con 136 voti favorevoli.

Lo Statuto, così come espresso, è stato approvato all’unanimità dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. il 22 marzo 2005.

Lo Statuto, così come espresso, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale della F.N.S.I. il 7 aprile 2005.

 
 
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