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Regolamento

Regolamento

L’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana – è autonoma rispetto a tutte le forze politiche ed economiche ed ha nel Sindacato unitario dei giornalisti (F.N.S.I.) la sede naturale di rappresentanza e di tutela dell’esercizio professionale ed è articolata in Gruppi Regionali o Interregionali.

I Gruppi Regionali o Interregionali iscrivono i giornalisti in due elenchi: professionali e collaboratori. Le domande di iscrizione vanno presentate su apposito modulo ai Gruppi Regionali o Interregionali competenti a norma dell’art. 7 dello Statuto. Gli organismi direttivi decidono, insindacabilmente, l’accettazione o meno della domanda, la data di iscrizione all’USSI è quella del giorno dell’accettazione della domanda stessa e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento della quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo dei singoli Gruppi Regionali o Interregionali. I diritti all’elettorato attivo e passivo dell’iscritto decorrono dal trentesimo giorno successivo alla accettazione della iscrizione ma sono condizionati dal pagamento della quota di iscrizione.

Per essere iscritti all’USSI i giornalisti professionali e collaboratori devono comprovare di esercitare in modo continuativo o prevalente l’attività di giornalista sportivo.

Gli Statuti dei singoli Gruppi Regionali o Interregionali, formulati in armonia con lo Statuto nazionale dell’USSI, lo Statuto dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti lo Statuto della FNSI e delle Associazioni regionali di appartenenza, approvati dalle Assemblee straordinarie, dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo Nazionale dell’USSI che provvederà ad approvarli tramite provvedimento del Comitato di presidenza. Le modifiche apportate dal Consiglio Direttivo Nazionale diverranno immediatamente esecutive.

Qualora in un Gruppo Regionale venga a mancare il numero minimo di iscritti (10) di cui 7 professionali e 3 collaboratori, indicato nell’art. 4.1 dello Statuto nazionale USSI, può essere disposta la fusione con altro Gruppo, osservate le forme previste dallo stesso art.4.4.

Il Congresso Nazionale, ordinario e straordinario, indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale, viene convocato dal Presidente Nazionale con lettera da inviare a tutti i Presidenti dei Gruppi Regionali o Interregionali, nei tempi previsti dall’art. 9, comma 5, dello Statuto nazionale e deve indicare il luogo di svolgimento, la data, l’ordine del giorno ed il numero dei delegati per ciascun Gruppo. Una volta ricevuta la convocazione per il Congresso Nazionale, i Gruppi provvederanno a convocare assemblee per l’elezione dei delegati, nel numero specificato nella medesima convocazione ed a costituire la Commissione elettorale con compiti di verifica poteri. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in tutte le sedi regionali con voto segreto. Non sono previste liste ma semplici autocandidature da portare a conoscenza degli iscritti durante le assemblee.
Le urne dovranno restare aperte per un totale non inferiore alle tre ore, anche divise in più giorni. Possono essere costituite sezioni elettorali distaccate. In tal caso, la Commissione elettorale deve consegnare al seggio ed alle sezioni staccate l’elenco nominativo di tutti gli elettori aventi diritto. Anche nei seggi distaccati dovrà funzionare una sottocommissione elettorale. Le operazioni finali di scrutinio devono essere effettuate contestualmente presso il seggio centrale, al quale i documenti relativi alle operazioni di voto delle sezioni distaccate devono pervenire, in busta sigillata, entro e non oltre le 24 ore successive la chiusura della votazione.
Partecipano al Congresso Nazionale con i delegati eletti, tutti i Gruppi Regionali o Interregionali in regola con il pagamento delle quote che ogni Gruppo deve versare all’USSI per conto di ciascun iscritto. La quota viene stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale a norma di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto. Al Congresso Nazionale sarà invitato il rappresentante della F.N.S.I.
Qualora un delegato non fosse in grado di partecipare al Congresso verrà sostituito dal primo della graduatoria dei non eletti della rispettiva categoria professionale (professionale o collaboratore) e, in difetto, sarà designato dal Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale o Interregionale competente. Le sostituzioni devono essere comunicate alla Commissione verifica poteri prima dell’inizio delle operazioni di voto. Ciascun Gruppo Regionale deve indicare il suo capo-delegazione prima dell’inizio del Congresso che funge da tramite tra la medesima delegazione e la Presidenza del Congresso. Hanno diritto di partecipare al Congresso con facoltà di parola ma non di voto, i Consiglieri uscenti del Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio dei Revisori dei conti non partecipanti quali delegati.
Il calcolo dei delegati al Congresso Nazionale viene effettuato in base al numero degli iscritti ai Gruppi Regionali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso. Ciascun Gruppo deve far pervenire all’USSI nazionale, entro il termine stabilito dal Comitato di Presidenza, l’elenco degli iscritti suddivisi per professionali e collaboratori, vidimati dalle rispettive Associazioni regionali di stampa. Trascorso inutilmente tale termine, i Gruppi inadempienti potranno esprimere al Congresso solo il voto del Gruppo rappresentato dal Presidente o da un suo delegato. A ciascun Gruppo, con la convocazione del Congresso, dovrà essere comunicato il numero dei delegati da eleggere, suddivisi tra professionali e collaboratori. I Presidenti dei Gruppi Regionali sono di diritto inclusi tra i delegati al Congresso; potranno tuttavia essere eletti nelle rispettive assemblee ed in tal caso, all’atto delle votazioni, disporranno di due voti: uno di rappresentanza del Gruppo ed un altro come delegato. Ciascun delegato eletto potrà disporre di una sola delega esclusivamente nell’ambito professionale di appartenenza (professionale per professionale, collaboratore per collaboratore). Le deleghe dovranno essere firmate dal delegante con il nome del delegato a rappresentarlo.
Ai Congressi Straordinari convocati, nell’arco del quadriennio successivo al Congresso elettivo, per l’approvazione del bilancio ed in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto, possono partecipare gli stessi delegati eletti per il Congresso elettivo. In caso di impedimento di delegati, si provvede a sostituirli con i primi dei non eletti nelle rispettive categorie. In difetto di soggetti disponibili, i nuovi delegati verranno designati dal Consiglio Direttivo del Gruppo regionale. I Gruppi procedono sempre a nuove elezioni dei delegati in caso di Congresso elettivo e di Congresso straordinario convocato per modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo nazionale in carica, quale suo ultimo atto prima del Congresso, nomina la Commissione elettorale composta da due giornalisti professionali e da un giornalista collaboratore, scelti tra gli iscritti con esclusione dei consiglieri nazionali in carica e dei candidati a cariche associative nazionali. La Commissione elettorale si riunisce l’ultimo giorno utile (dieci giorni prima della data fissata per il Congresso elettivo) per l’esame delle candidature a Presidente nazionale dell’USSI. Le candidature a Presidente, che possono essere presentate esclusivamente da soci professionali, devono pervenire, con data certa, alla Segreteria nazionale entro i termini previsti dall’art.9 dello Statuto Nazionale. Le candidature, sottoscritte da almeno quindici soci regolarmente iscritti all’Ussi e che godano dell’elettorato attivo e passivo, nonché in regola con le quote di iscrizione sia a livello personale che a livello di Gruppo per quanto riguarda le quote dovute all’Ussi devono essere accompagnate da: 1) dati anagrafici; 2) nominativo del Gruppo di appartenenza; 3) data di iscrizione all’Albo dei giornalisti. I candidati devono essere in regola con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto. Le candidature devono essere vidimate dal Gruppo Regionale di appartenenza.
Alla carica di Consigliere nazionale possono concorrere tutti i soci, in regola con le quote di iscrizione, che godano dell’elettorato attivo e passivo e che siano in regola con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto. Non essendo previste liste, ciascun socio può proporre la propria candidatura.

La Commissione Elettorale, verificata la regolarità della documentazione presentata dai candidati alla Presidenza Nazionale dell’Ussi, comunica ufficialmente e immediatamente al Comitato di Presidenza dell’Ussi ed a tutti i Gruppi Regionali i nominativi dei candidati alla Presidenza nazionale. I componenti la Commissione elettorale restano in carica fino alla conclusione del Congresso ed operano anche quali componenti il seggio elettorale e, pertanto, non sono candidabili per nessuna carica elettiva.

Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce l’Ufficio di Presidenza che comprende tre giornalisti professionali e due giornalisti collaboratori, scelti tra i delegati su designazione congiunta dei capi delegazione. Il Congresso elegge tra detti componenti un Presidente e due vice presidenti, gli altri due membri fungono da segretari. L’Ufficio di presidenza propone all’Assemblea dei delegati i componenti del seggio elettorale che vengono eletti per alzata di mano.

Nel Congresso elettivo tutte le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, salvo quelle inerenti a modalità di svolgimento del Congresso che possono anche svolgersi per alzata di mano.
Salvo il caso in cui per le votazioni si scelgano modalità elettroniche, le schede di votazione saranno predisposte in un unico modello e dovranno essere preventivamente vidimate da almeno due componenti la Commissione elettorale. Le schede per la elezione del Presidente, dei Consiglieri professionali e dei Consiglieri collaboratori, dei Revisori dei Conti debbono essere di colore diverso e debbono riportare il numero dei Consiglieri e dei Revisori da eleggere. Per i Consiglieri è possibile esprimere preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei seggi da attribuire: 9 professionali e 4 collaboratori per la carica di Consigliere Nazionale, un professionale e un collaboratore e un candidato anche non giornalista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili per la carica di Revisore dei Conti. Per quest’ultima carica i giornalisti professionali e collaboratori esprimeranno entrambi la preferenza, oltre che per il soggetto appartenente alla propria categoria professionale, anche per il candidato non giornalista.
Viene eletto Presidente Nazionale dell’Ussi il candidato complessivamente più votato da professionali e collaboratori, senza distinzione alcuna, secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto. Vengono dichiarati eletti i candidati più votati. Per le cariche di Consigliere Nazionale e di Revisore dei Conti , in caso di parità di preferenze, varrà quanto previsto dal’art. 9, comma 16, dello Statuto.

Tutti i componenti eletti al Consiglio Nazionale vengono convocati dal Presidente per la prima riunione di Consiglio entro trenta giorni dalla data di chiusura del Congresso elettivo. La convocazione dovrà contenere la data di svolgimento del Consiglio, la sede e l’ordine del giorno. Nel corso della prima riunione del Consiglio Nazionale verranno eletti i vice presidenti, il segretario generale ed il vice segretario.
 
Gli avvisi di convocazione delle Assemblee regionali sono effettuati mediante indizione sul sito internet ufficiale del Gruppo e/o mediante pubblicazione in due quotidiani. Per i Gruppi Regionali che non possiedano un proprio sito internet dovranno essere effettuate convocazioni per lettera inviata per mezzo del servizio postale o via e-mail con assenso di ricevuta. Le convocazioni dovranno essere effettuate e pervenire almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea e dovranno contenere il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione, l’ordine del giorno. Le assemblee saranno valide in prima convocazione se il numero dei presenti, professionali e collaboratori, complessivamente, sia almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero presente degli aventi diritto al voto.
Per le assemblee elettive regionali le schede saranno predisposte in un unico modello, vidimate da uno degli scrutatori. Le schede per le elezioni del Presidente regionale (che deve essere un giornalista professionale), per le elezioni dei Consiglieri professionali e dei Consiglieri collaboratori dovranno essere distinte fra loro, indicare il numero dei Consiglieri da eleggere ed i nominativi di coloro che hanno preventivamente presentato la propria candidatura (per il Presidente) o manifestato la volontà di far parte del Consiglio (per i Consiglieri). Lo stesso dicasi per i membri del Collegio dei revisori dei Conti per i Gruppi che prevedano nel loro Statuto tale Organo. Almeno cinque giorni prima della Assemblea Elettiva il Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale nominerà la Commissione Elettorale che fungerà anche da Commissione Verifica Poteri e da scrutatori.
Si perde la qualità di socio dell’Ussi nei casi previsti dall’art. 24 dello Statuto. La decisione viene adottata dai Consigli direttivi regionali a maggioranza dei presenti alle riunioni appositamente convocate. Avverso detta decisione il socio escluso può ricorrere al Comitato di Presidenza dell’Ussi che decide in via definitiva, nel contraddittorio delle parti. Nel caso di esclusione dall’Ussi per morosità, il provvedimento potrà essere adottato dopo due anni di mancato pagamento delle quote associative e dopo due inviti a regolarizzare la propria posizione, trasmessi con raccomandata con avviso di ricevimento. Per quanto riguarda l’art. 24, comma 1 punto 5 dello Statuto, la decisione viene adottata a seguito di provvedimento disciplinare di radiazione, divenuto definitivo, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa espresso riferimento al regolamento della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, approvato dal Consiglio Nazionale il 16 settembre 1998 ed integrato in data 15 dicembre 2010.