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Regolamento

Regolamento

Il presente Regolamento operativo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio nazionale dell’U.S.S.I. nelle riunioni del 15 dicembre 2020, del 19 gennaio 2021 e del 21 maggio 2024

REGOLAMENTO OPERATIVO USSI

 

ARTICOLO 1

L’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.) è autonoma rispetto a tutte le forze politiche ed economiche; ha nel Sindacato unitario dei giornalisti (F.N.S.I.) la sede naturale di rappresentanza e di tutela dell’esercizio professionale, ed è articolata in Gruppi regionali o interregionali.

ARTICOLO 2

I Gruppi regionali o interregionali iscrivono i giornalisti in due elenchi: professionali e collaboratori. Le domande di iscrizione vanno presentate su apposito modulo ai Gruppi regionali o interregionali competenti a norma dell’art. 7 dello Statuto. Gli organismi direttivi decidono, insindacabilmente, l’accettazione o meno della domanda; la data di iscrizione all’U.S.S.I. è quella del giorno dell’accettazione della domanda stessa e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento della quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo dei singoli Gruppi regionali o interregionali.

I diritti all’elettorato attivo e passivo dell’iscritto decorrono dopo 181 giorni dall’iscrizione ma sono subordinati al pagamento della quota di iscrizione.

ARTICOLO 3

Per essere iscritti all’U.S.S.I. i giornalisti professionali e collaboratori devono comprovare di esercitare in modo prevalente e/o continuativo l’attività di giornalista sportivo.

ARTICOLO 4

Gli Statuti dei singoli Gruppi regionali o interregionali, formulati in armonia con lo Statuto nazionale dell’U.S.S.I., lo Statuto dell’Ordine nazionale dei giornalisti, lo Statuto della F.N.S.I. e delle Associazioni regionali stampa di appartenenza, approvati dalle Assemblee straordinarie, dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo nazionale dell’U.S.S.I. che provvederà ad approvarli tramite provvedimento del Comitato di presidenza.

Il Consiglio Direttivo nazionale potrà rinviare ai Gruppi regionali, per una nuova approvazione, lo Statuto contenente eventuali proposte di modifica, ai fini di una armonizzazione con gli Statuti di cui sopra. Lo Statuto così modificato tornerà al Consiglio Direttivo nazionale per la definitiva approvazione ed entrata in vigore.

ARTICOLO 5

Qualora in un Gruppo regionale già costituito venga a mancare o il numero minimo complessivo di iscritti (15) o il numero minimo di professionali (10), indicato nell’art. 4.1 dello Statuto nazionale U.S.S.I., il Consiglio Direttivo nazionale dispone l’aggregazione con altro Gruppo.

ARTICOLO 6

Il Congresso nazionale, ordinario e straordinario, indetto dal Consiglio Direttivo nazionale, viene convocato dal Presidente nazionale con lettera da inviare a tutti i Presidenti dei Gruppi regionali o interregionali, nei tempi previsti dall’art. 9, comma 5, dello Statuto nazionale e deve indicare il luogo di svolgimento, la data, l’ordine del giorno e il numero dei delegati per ciascun Gruppo. Una volta ricevuta la convocazione per il Congresso nazionale, i Gruppi provvederanno a convocare le Assemblee per l’elezione dei delegati, nel numero specificato nella medesima convocazione. Non sono previste liste ma semplici autocandidature da portare a conoscenza degli iscritti durante le Assemblee.

Possono essere costituite Sezioni elettorali distaccate. In tal caso, la Commissione elettorale deve consegnare al seggio e alle Sezioni distaccate l’elenco nominativo di tutti gli elettori aventi diritto. Anche nei seggi distaccati dovrà funzionare una sotto Commissione elettorale. Le operazioni finali di scrutinio devono essere effettuate contestualmente presso il seggio centrale, al quale i documenti relativi alle operazioni di voto delle Sezioni distaccate devono pervenire, in busta sigillata, entro e non oltre le 24 ore successive la chiusura della votazione.

ARTICOLO 7

Partecipano al Congresso nazionale con i delegati eletti, tutti i Gruppi regionali o interregionali in regola con il pagamento delle quote che ogni Gruppo deve versare all’U.S.S.I. per conto di ciascun iscritto, sulla base degli elenchi degli associati, debitamente vidimati dalle AA.RR.SS., al 31 dicembre di ogni anno. Al Congresso nazionale sarà invitato il rappresentante della F.N.S.I.

ARTICOLO 8

Qualora un delegato non fosse in grado di partecipare al Congresso può delegare uno degli altri eletti. In mancanza di tale delega verrà sostituito dal primo della graduatoria dei non eletti della rispettiva categoria (professionale o collaboratore) e, in difetto, sarà designato dal Consiglio Direttivo del Gruppo regionale o interregionale competente. Le sostituzioni devono essere comunicate alla Commissione Verifica Poteri prima dell’inizio delle operazioni di voto. Ciascun Gruppo regionale deve indicare prima dell’inizio del Congresso il suo capo-delegazione che funge da tramite tra la medesima delegazione, la Presidenza del Congresso e la Commissione elettorale. Hanno diritto di partecipare al Congresso con facoltà di parola ma non di voto, i Consiglieri uscenti del Consiglio nazionale e i componenti il Collegio dei Revisori dei conti non partecipanti quali delegati.

ARTICOLO 9

Il calcolo dei delegati al Congresso nazionale viene effettuato dalla Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo nazionale in base al numero degli iscritti ai Gruppi regionali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso. Ciascun Gruppo deve far pervenire alla Segreteria generale dell’U.S.S.I. nazionale, entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale, l’elenco degli iscritti suddivisi per professionali e collaboratori, vidimati dalle rispettive Associazioni regionali di stampa. Trascorso inutilmente tale termine, i Gruppi inadempienti potranno esprimere al Congresso solo il voto del Gruppo rappresentato dal Presidente o da un suo delegato. A ciascun Gruppo, con la convocazione del Congresso, dovrà essere comunicato il numero dei delegati da eleggere, suddivisi tra professionali e collaboratori. I Presidenti dei Gruppi regionali sono di diritto inclusi tra i delegati al Congresso; potranno tuttavia essere eletti nelle rispettive Assemblee e in tal caso, all’atto delle votazioni, disporranno di due voti: uno di rappresentanza del Gruppo e un altro come delegato. Nella sua veste di rappresentante del Gruppo regionale, il Presidente esprime il suo voto per ciascuna delle cariche relative alle categorie professionali e collaboratori (Presidente, Consiglieri, Revisori dei conti).

Ciascun delegato eletto potrà disporre di una sola delega esclusivamente nell’ambito della categoria di appartenenza (professionale per professionale, collaboratore per collaboratore). Le deleghe dovranno essere firmate dal delegante con il nome del delegato a rappresentarlo.

ARTICOLO 10

Ai Congressi straordinari convocati nell’arco del quadriennio successivo al Congresso elettivo possono partecipare gli stessi delegati eletti per il Congresso elettivo, qualora vi sia corrispondenza nel numero dei delegati assegnati a ciascun Gruppo in base al numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ai Congressi straordinari convocati in concomitanza con il Congresso elettivo possono partecipare invece i delegati eletti per il Congresso elettivo stesso.

I Gruppi procedono sempre a nuove elezioni dei delegati in caso di Congresso elettivo straordinario in un numero stabilito sulla base degli iscritti al novantesimo giorno precedente la data del Congresso stesso.

In Congressi straordinari per l’approvazione di variazioni dello Statuto vengono espressi soltanto i voti dei singoli delegati (presenti o per delega). Non è pertanto previsto il voto espresso in rappresentanza del Gruppo. 

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo nazionale in carica, quale suo ultimo atto prima del Congresso, nomina la Commissione elettorale composta da due giornalisti professionali e da un giornalista collaboratore, e due supplenti, uno per ciascuna categoria, scelti tra gli iscritti con esclusione dei Consiglieri nazionali in carica e dei candidati alla carica di Presidente nazionale. La Commissione elettorale si riunisce entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per il Congresso elettivo per l’esame delle candidature a Presidente nazionale dell’U.S.S.I.

Le candidature a Presidente, che possono essere presentate esclusivamente da soci professionali che figurano negli elenchi degli iscritti da almeno 181 giorni prima della data del Congresso elettivo acquisiti dalla Commissione elettorale, devono pervenire alla Segreteria nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per il Congresso elettivo. Le candidature, sottoscritte da almeno quindici soci iscritti all’U.S.S.I. (professionali/collaboratori) in regola con il pagamento delle quote, devono essere accompagnate da: 1) dati anagrafici; 2) nominativo del Gruppo di appartenenza; 3) data di iscrizione all’Albo dei giornalisti; 4) certificazione del Gruppo di appartenenza del candidato che attesta la sua iscrizione all’U.S.S.I. da almeno 181 giorni. I candidati devono essere in regola con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto. Le candidature devono essere vidimate dal Gruppo regionale di appartenenza.

Alla carica di Consigliere nazionale e di Revisore dei conti (ad eccezione dei componenti ‘esperti’), possono concorrere tutti i soci, in regola con le quote di iscrizione, che sono iscritti ai Gruppi regionali da almeno 181 giorni prima della data del Congresso elettivo, che figurano negli elenchi degli iscritti alla data del 31 dicembre precedente, acquisiti dalla Commissione elettorale e che siano in regola con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto. Non essendo previste liste, ciascun socio è eleggibile.

ARTICOLO 12

La Commissione elettorale, verificata la regolarità della documentazione presentata dai candidati alla Presidenza nazionale dell’U.S.S.I., comunica ufficialmente e immediatamente alla Segreteria generale e, tramite quest’ultima, al Comitato di Presidenza dell’U.S.S.I. e a tutti i Gruppi regionali i nominativi dei candidati alla Presidenza nazionale. I componenti la Commissione elettorale restano in carica fino alla conclusione del Congresso e operano anche quali componenti il seggio elettorale e, pertanto, non sono candidabili per nessuna carica elettiva.

ARTICOLO 13

Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce l’Ufficio di Presidenza che comprende tre giornalisti professionali e due giornalisti collaboratori, scelti tra i delegati su designazione congiunta dei capi delegazione. Il Congresso elegge tra detti componenti un Presidente e due Vice Presidenti, gli altri due membri fungono da Segretari. L’Ufficio di presidenza propone all’Assemblea dei delegati 2 componenti del seggio elettorale che vengono eletti per alzata di mano e vanno ad integrare i componenti della Commissione elettorale.

ARTICOLO 14

Nel Congresso elettivo tutte le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, salvo quelle inerenti alle modalità di svolgimento del Congresso che si tengono per alzata di mano.

Le schede di votazione saranno predisposte in un unico modello e dovranno essere preventivamente vidimate da almeno due componenti la Commissione elettorale.

Le schede per la elezione del Presidente, dei Consiglieri professionali e dei Consiglieri collaboratori, dei Revisori dei conti debbono essere di colore diverso e debbono riportare il numero dei Consiglieri e dei Revisori da eleggere. Per i Consiglieri il numero delle preferenze che si possono esprimere è fino ad un massimo dei due terzi dei seggi da attribuire: 9 professionali e 4 collaboratori per la carica di Consigliere nazionale; un professionale e un collaboratore e un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, anche non giornalista, per la carica di Revisore dei conti. Per quest’ultima carica i giornalisti professionali e collaboratori esprimeranno entrambi la preferenza, oltre che per il soggetto appartenente alla propria categoria professionale, anche per un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, anche non giornalista. I Revisori dei conti non giornalisti risultati eletti quale effettivo e supplente, subito dopo la votazione dovranno produrre alla Commissione elettorale la documentazione (tesserino professionale o certificato) comprovante l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, affinché ne venga ratificata l’elezione.

In caso di mancata elezione dei non giornalisti per le cariche di Revisori dei conti effettivo e supplente il Consiglio Direttivo provvederà successivamente a nominare per cooptazione due professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Viene eletto Presidente nazionale dell’U.S.S.I. il candidato complessivamente più votato da professionali e collaboratori, senza distinzione alcuna, secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto. Per le cariche di Consigliere nazionale e di Revisore dei conti vengono dichiarati eletti i soci più votati; in caso di parità di preferenze, varrà quanto previsto dall’art. 9, comma 16, dello Statuto.

In Congressi straordinari per l’approvazione di variazioni dello Statuto la votazione avviene in modo palese, a meno di diversa richiesta formulata da almeno la metà più uno dei delegati (presenti o per delega).

ARTICOLO 15

Tutti i componenti eletti al Consiglio nazionale vengono convocati dal Presidente per la prima riunione di Consiglio entro trenta giorni dalla data di chiusura del Congresso elettivo. La convocazione dovrà contenere la data di svolgimento del Consiglio, la sede e l’ordine del giorno. Nel corso della prima riunione del Consiglio nazionale verranno eletti i Vice Presidenti e le altre cariche previste dallo Statuto vigente.

I componenti eletti al Consiglio nazionale hanno l’obbligo di partecipazione alle riunioni, eventualmente anche da remoto nel caso di incontro che preveda un sistema misto (in presenza e su piattaforma online). Le assenze devono essere giustificate con l’esibizione di opportuna documentazione e in caso di tre assenze ingiustificate nel corso di un anno solare il consigliere decade. Nel caso di quattro assenze ingiustificate nel corso dell’intero mandato il socio non può ricandidarsi in occasione delle elezioni per il quadriennio successivo.

ARTICOLO 16

Le Assemblee dei Gruppi regionali sono convocate mediante una delle seguenti modalità:

1)        con comunicazione scritta a mezzo e-mail o, in assenza dell’indirizzo telematico, a mezzo posta ordinaria;

2)        con avviso nel sito internet del Gruppo regionale e con la pubblicazione su almeno un quotidiano di interesse regionale;

3)        con la pubblicazione su almeno due quotidiani di interesse regionale.

Le convocazioni dovranno essere effettuate almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea e dovranno contenere il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione, e l’ordine del giorno. Le Assemblee saranno valide in prima convocazione se il numero dei presenti, professionali e collaboratori, complessivamente, sia almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee straordinarie ed elettive dei Gruppi regionali possono svolgersi anche in modalità online su piattaforme basate su un servizio di videoconferenza.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di Presidente, Consigliere e Revisore dei conti possono svolgersi, nei casi di necessità, o quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, con il voto elettronico su piattaforme d società specializzate, mediante uno dei seguenti sistemi: a) voto online a distanza; b) voto misto, su scheda cartacea in presenza presso il seggio elettorale e online a distanza; c) voto misto, su supporto informatico in presenza presso il seggio elettorale e online a distanza.

ARTICOLO 17

Per le Assemblee elettive regionali che si svolgono in presenza le schede saranno predisposte in un unico modello, vidimate da uno degli scrutatori. Le schede per le elezioni del Presidente regionale (che deve essere un giornalista professionale), per le elezioni dei Consiglieri professionali e dei Consiglieri collaboratori e dei relativi membri del Collegio dei Revisori dei conti (nei Gruppi che prevedano tale organo nel loro Statuto) dovranno essere distinte fra loro, indicare il numero dei Consiglieri e dei Revisori da eleggere e, per l’elezione del Presidente, i nominativi di coloro che hanno preventivamente presentato la propria candidatura.

ARTICOLO 18

Le riunioni dei Consigli Direttivi dei Gruppi regionali possono svolgersi in modalità online su piattaforme basate su un servizio di videoconferenza.

ARTICOLO 19

Si perde la qualità di socio dell’U.S.S.I. nei casi previsti dall’art. 24 dello Statuto. La decisione viene adottata dai Consigli Direttivi regionali a maggioranza dei presenti alle riunioni appositamente convocate. Avverso detta decisione il socio escluso può ricorrere al Comitato di Presidenza dell’U.S.S.I. che decide in via definitiva, nel contraddittorio delle parti. Nel caso di esclusione dall’U.S.S.I. per morosità, il provvedimento potrà essere adottato dopo due anni di mancato pagamento delle quote associative e dopo due inviti a regolarizzare la propria posizione. Per quanto riguarda l’art. 24, comma 1 punto 5 dello Statuto, la decisione viene adottata a seguito di provvedimento disciplinare di radiazione, divenuto definitivo, dell’Ordine Nazionale dei giornalisti.

ARTICOLO 20

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell’U.S.S.I. e in subordine al regolamento vigente della Federazione Nazionale Stampa Italiana.