Il Cdm ha approvato in via preliminare il decreto sulle intercettazioni che prevede il nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente punito con pena fino a 4 anni di carcere
di Valeria Zeppilli – Sarà presto reato la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Il decreto destinato a rivedere la disciplina delle intercettazioni, attuativo della delega contenuta nella legge di riforma del processo penale, è stato approvato infatti in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è ora partito alla volta della Commissione giustizia per i pareri. La nuova fattispecie delittuosa, già annunciata nei mesi scorsi, ha quindi iniziato a prendere una forma concreta.
Art. 617-septies c.p.
In particolare, il reato sembrerebbe dover prendere il suo posto all’interno del codice penale con l’introduzione di un nuovo apposito articolo: il numero 617-septies, rubricato “Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente”.
Condotta sanzionata
La condotta sanzionata dalla norma, nel pieno spirito della legge delega sulle intercettazioni, è quella di chi diffonde riprese audio o video compiute fraudolentemente o registrazioni fraudolente di conversazioni telefoniche o telematiche che sono svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa.
L’agente, nel porre in essere un simile comportamento, deve perseguire il fine di recare danno all’altrui reputazione o all’altrui immagine.
Punibilità e pena
Il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente è punito dal nuovo articolo 617-septies c.p. con una pena abbastanza severa, ovverosia la reclusione fino a quattro anni. E’ comunque necessaria la querela della persona offesa.
Non solo: in alcuni casi, poi, la punibilità è esclusa.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui la diffusione delle riprese o delle registrazioni consegua direttamente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario e delle ipotesi in cui essa sia connessa all’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
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